Statuto

AIRMM - Associazione Italiana di Risonanza Magnetica in Medicina

Approvato il 17.12.2021

Allegato “B” al n. 22704/6826 di rep.

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE

Art. 1. Costituzione

È costituita una associazione denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA Dl RISONANZA MAGNETICA IN MEDICINA”, con acronimo AIRMM.

Art. 2. Scopo

L’associazione non ha fini di lucro.

Essa intende perseguire esclusivamente lo scopo della promozione della ricerca e dello sviluppo scientifico ed applicativo relativo all’impiego della Risonanza Magnetica alla medicina e alla biologia.

L’associazione, a tali fini, si propone, nel campo della Risonanza Magnetica in medicina e biologia, di:

  1. Promuovere e/o organizzare e/o sostenere iniziative a carattere scientifico e culturale, didattico, educativo e formativo, quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi al fine di stimolare la conoscenza, i progressi scientifici e la Le lingue ufficiali di queste iniziative sono l’italiano e l’inglese;
  2. Scambiare informazioni scientifiche via rete e bollettini digitali o stampati ed assumere iniziative editoriali in genere;
  3. Stimolare la ricerca e lo sviluppo, facilitando la comunicazione tra centri di ricerca;
  4. Promuovere programmi di formazione e di studio nel settore della educazione continua in medicina, anche secondo le norme previste dal Ministero della Salute;
  5. Promuovere le condizioni di impiego professionale per coloro che sono impegnati in attività cliniche o di ricerca biomedica;
  6. Fornire informazioni e supporto, includendo gli aspetti legali di sicurezza degli operatori e della popolazione dei pazienti;
  7. Cooperare con le autorità locali, regionali e nazionali, così come con le organizzazioni pubbliche e private per raggiungere i sopra citati scopi;
  8. Aderire ad altri enti, coordinamenti, organismi, gruppi di Iavoro, anche internazionali, aventi scopi e finalità analoghe;
  9. Istituire premi scientifici e borse di studio.

Art. 3. Sede

L’associazione ha sede nel comune di Milano, via Gustavo Fara n. 1

Con decisione dell’organo amministrativo, l’Associazione potrà trasferire la sede, purché nell’ambito dello stesso Comune, senza che si renda necessaria una modifica statutaria, con obbligo per l’organo amministrativo di curarne adeguata pubblicità.

L’Associazione potrà, inoltre, istituire filiali, succursali e rappresentanze sia in Italia che all’estero.

Art. 4. Durata

La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2060.

Art. 5. Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari deIl’Associazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è formato:

a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati;
b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
c) dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali;
d) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti di associati e di terzi;
e) da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;
f) altre entrate compatibili con le finalità deII’Associazione.

Art. 6. Associati

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche con età maggiore di 18 anni, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividano le finalità, che operino in modo attivo nel campo delle applicazioni della Risonanza Magnetica in medicina e biologia, che accettino gli articoli dello statuto e dell’eventuale regolamento e che si impegnino per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, siano state ammesse dal Consiglio Direttivo. In base alle disposizioni della Iegge 30/06/2003 n. 196 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto deII’associato. All’atto della richiesta di ammissione, gli associati verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Quest’ultimo potrà stabilire quote associative differenziate per le diverse categorie di associati. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. Gli associati si distinguono in:

  • Associati fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione e gli altri promotori che, impossibilitati a parteciparvi, saranno iscritti nella prima riunione del Consiglio direttivo; hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, sono tenuti al pagamento della quota sociale iniziale ed a contribuire alle spese di gestione con il pagamento della quota annuale. Le quote versate dagli associati fondatori non attribuiscono maggiori diritti. La qualità di associato fondatore non si perde; se ne possono perdere i diritti in caso di recesso, esclusione o mancato rinnovo della quota sociale.
  • Associati ordinari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di associato al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, purché in regola con il pagamento delle quote dovute; hanno gli stessi obblighi contributivi degli associati fondatori; sono tenuti al pagamento della quota sociale al momento dell’iscrizione nel libro degli associati ed al pagamento della quota annuale che sarà deliberata dal Consiglio

Il domicilio degli associati, per quello che concerne i loro rapporti con l’Associazione, è quello risultante dal libro degli associati a seguito di comunicazione scritta dell’associato al momento dell’iscrizione o per variazione successiva.

L’appartenenza aIl’Associazione ha carattere Iibero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Tutti gli associati sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell‘Ente prestando proprie risorse o la propria attività personale, spontanea e gratuita, coordinata con i fini propri delI’Associazione, senza fini di lucro, salvo I’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per I’attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti daII’Associazione.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Tutti gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri deIl’Associazione. Tutti gli associati hanno diritto di voto nelle assemblee, sempre se in regola con il pagamento della quota sociale. La qualifica di associato si perde per:

  • recesso: I’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato;
  • decesso;
  • esclusione: l’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per Io svolgimento di attività in contrasto con quelle della Associazione, ovvero qualora l’associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio
  • morosità: la decadenza per morosità avviene dopo un anno di mancato pagamento delle quote annuali di

Il Socio decaduto per morosità può chiedere la reiscrizione.

Gli associati che intendono dimettersi daII’Associazione dovranno inviare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni entro il 15 novembre dell’anno precedente. Tutti gli associati che non avranno presentato domanda di dimissioni per iscritto saranno considerati associati anche per l’anno in oggetto ed obbligati al pagamento della quota annuale.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato a mezzo lettera all’associato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Coloro che hanno perso la qualifica di associato possono essere ammessi solo con delibera motivata del Consiglio Direttivo. Coloro che hanno perso la qualifica di associato non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Le quote e contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Art.7. Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli associati
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni, ad eccezione del primo Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica fino all’assemblea nella quale saranno rinnovate le cariche sociali, da tenersi in ogni caso entro il 30 aprile 2012; le cariche sociali scadono con l’approvazione del bilancio; le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 8. Assemblea

Gli associati formano l’Assemblea.

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta scritta almeno i tre decimi del Consiglio Direttivo o 20 associati. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro 4 settimane dalla richiesta. L’AssembIea può essere ordinaria e straordinaria.

E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare Io scioglimento deIl’Associazione.

E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Essa è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Salvo diversa disposizione di legge, per la validità della costituzione e delle delibere dell’assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza semplice di voti dei presenti.

L’AssembIea si radunerà almeno una volta all’anno. Spetta alI’AssembIea deliberare in merito a:

  • approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
  • nomina del Consiglio Direttivo;
  • modifiche dello statuto e dei regolamenti;
  • ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto, anche via e-mail inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire alI’AssembIea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato ha diritto ad un voto, anche in caso di persone giuridiche, associazioni o enti mediante Ioro rappresentanti.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri quattro associati. Ciascun associato ha diritto di voto in tutte le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria.

Il Segretario, o altra persona incaricata dal Presidente, è responsabile della stesura dei verbali delle Assemblee. I verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario e saranno trascritti negli appositi Iibri prima che vengano messi a disposizione di tutti gli associati.

Art. 9. Consiglio Direttivo

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri variabile da tre a nove, incluso il Presidente, scelti tra i soci, secondo la deliberazione delI’AssembIea che li nomina. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta. I membri del Consiglio Direttivo, Presidente escluso, devono essere per metà di formazione medica e per metà di formazione non medica nell’ambito di discipline scientifiche e tecniche inerenti alla Risonanza Magnetica in medicina quali Fisica, Biologia, Ingegneria, Informatica ecc.

Almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo devono svolgere la propria professione primariamente in Italia.

Il Presidente uscente farà parte del nuovo Consiglio Direttivo eletto per il triennio successivo con titolo di “Past President” e ha poteri consultivi ma non deliberativi; non può essere candidato -a Presidente- per il successivo mandato.

Il Consiglio Direttivo può eleggere al suo interno un Vicepresidente; elegge un tesoriere per la gestione finanziaria e un Segretario per la gestione amministrativa dell’Associazione.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare per recesso o altre cause uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’AssembIea. Redige e presenta all‘AssembIea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione.

Delibera sull’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi associati. Delibera sull’esclusione degli associati.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo delibera il regolamento elettorale, indice ed organizza le elezioni. Nomina i componenti della Commissione Candidature, che rimane in carica fino alla conclusione della tornata elettorale, con la responsabilità di indire ed organizzare le elezioni, determinare i criteri di selezione e di selezionare i candidati alla carica di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare altre Commissioni, Comitati ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all’AssembIea per l’approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite Iettera. Potrà, inoltre, essere convocato mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione o con messaggio di posta elettronica con conferma di ricevimento.

Delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo verrà redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10. Presidente

Il Presidente è eletto dall’AssembIea unitamente agli altri membri del Consiglio Direttivo. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo di cui fa parte.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi ed in giudizio con tutti i poteri di ordinaria amministrazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Convoca l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria. Dispone dei fondi sociali.

Il Presidente ha la firma sociale, sottoscrive gli atti e, quando occorre per lo svolgimento delle attività e delle iniziative che vengono deliberate, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si rendano necessarie; adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 11. Bilancio

L’esercizio delI’Associazione ha inizio il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo sottoporrà all’AssembIea per l’approvazione il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e il bilancio preventivo; il bilancio dovrà essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni relativi ai bilanci delle società di capitali.

Art. 12. Avanzi di gestione

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all’art. 2.

Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13. Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Tale delibera dovrà essere approvata dall’AssembIea straordinaria che provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.

L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

  1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  2. per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a cura dei liquidatori, su indicazione del Consiglio nella delibera di nomina, ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Iegge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 14. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e le leggi in materia.